Detraibilità mutuo

Se l'acquirente ha stipulato un mutuo ipotecario per l'acquisto dell' abitazione principale, propria o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) , può detrarre il 19 per cento degli interessi passivi ed oneri accessori, calcolato su di un importo massimo pari a euro 3.615,20 (con un risparmio annuo di €. 686,89), da ripartire tra tutti gli intestatari del mutuo stesso.

Se il mutuo è cointestato tra i coniugi ed uno è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può detrarre il totale degli interessi. In caso di separazione legale anche il coniuge separato rientra tra i familiari, sino a quando non interviene il divorzio.

Tra gli oneri accessori detraibili rientrano l'imposta sostitutiva e per l'iscrizione d'ipoteca, le spese di istruttoria, di perizia, e quelle notarili relative alla stipulazione del mutuo.

La detrazione è ammessa a condizione che:

  1. l'appartamento sia adibito ad abitazione principale di tutti gli intestatari entro un anno dall'acquisto.
  2. l'acquisto avvenga nell'anno precedente o in quello successivo alla data di stipulazione del mutuo.

In caso di acquisto di appartamento affittato la detrazione spetta a condizione che, entro tre mesi dal rogito, l'acquirente notifichi all'inquilino l'atto di intimazione o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l'appartamento sia adibito ad abitazione principale del proprietario.

Se si acquista un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione , comprovati da concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta dalla data in cui l'appartamento è adibito ad abitazione principale, condizione che deve comunque avverarsi entro due anni dall'acquisto.